Regione Basilicata illeggitimità incarichi P.O.

Clientelismo e poca trasparenza

Potenza -

ILLEGITTIMA’ DELLA DISCIPLINA DI CONFERIMENTO INCARICHI DI ALTA PROFESSIONALITA’E DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELLA REGIONE BASILICATA

 

Il precedente comunicato del 7 ottobre 2015 - nel quale, tra l’altro, già si prospettava l’imminente rinnovo delle PAP, delle PO e delle POS, su criteri del tutto arbitrari e discrezionali, da parte dei dirigenti generali e di ufficio, nell’assegnazione di tali incarichi - ha anticipato solo di qualche giorno l’emanazione di una proposta di apposita disciplina, che persiste nel confermare e riaffermare parametri di valutazione “offensivi” nei confronti del personale regionale.

Infatti, citando, a supporto dei contenuti esplicitati nell’articolato del disciplinare, gli art. 8, 9 e 10 del C.C.N.L. del 31.03.1999 e l’art. 10 del C.C.N.L. del 22.01.2004, si ritiene di legittimare quanto “genericamente” contenuto all’art. 6 della disciplina di cui trattasi: “Il Dirigente generale e il Dirigente dell’Ufficio interessato effettuano la valutazione delle istanze integrando, ove ritenuto necessario al fine di acquisire ulteriori elementi informativi non desumibili dalle stesse, gli elementi di giudizio attraverso un colloquio con il candidato”, e quanto stabilito nell’Allegato alla disciplina, cioè la tabella dei punteggi.

Quest’ultima viene modulata attribuendo 50 punti su 100 secondo criteri oggettivi, desumibili dal curriculum professionale, mentre i rimanenti 50 punti vengono consegnati alla “Valutazione del Dirigente generale e del Dirigente” dell’Ufficio interessato, sui seguenti elementi:

- curriculum (valutabile laddove contiene elementi che non sono stati valutati tra i titoli es. secondo titolo di studio, corsi di formazione di durata inferiore alle 80 ore, ed altro) Max 25 punti

- idoneità allo svolgimento dell’incarico capacità organizzative, direzionali, relazionali e professionali Max 25 punti.

L’assoluta genericità e discrezionalità di tale criterio di valutazione, in assenza di indicatori e parametri, oggettivamente riscontrabili, conferisce una palese illegittimità al regolamento proposto, poiché è in evidente contrasto con quanto disposto dal D. Lgs. D.Lgs.n.150/2009, che, d'altronde si pone in continuità con criteri assolutamente oggettivi e trasparenti, già contenuti nella disciplina contrattuale e normativa del C.C.N.L., riguardo precisi vincoli per i regolamenti delle amministrazioni in sede di predisposizione della disciplina organica e di dettagli in materia di conferimento degli incarichi stessi.

In particolare all’art. 11 del suddetto Decreto “La trasparenza è intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell’attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei princìpi di buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m) , della Costituzione”.

Soprattutto all’art. 25, comma 2, si dispone che “La professionalità sviluppata ed attestata dal sistema di misurazione e valutazione costituisce criterio per l’assegnazione di incarichi e responsabilità secondo criteri oggettivi e pubblici”, comprovati da oggettivi riscontri contenuti nel curriculum professionale di ciascuno, che, pertanto, dovrebbe costituisce, legittimamente, l’unico criterio oggettivo, trasparente e validato di valutazione.

Pertanto l’USB ribadisce ancora una volta che non intende in alcun modo accettare e/o sottoscrivere criteri di valutazione illegittimi, quali quelli proposti, che, oltre a consegnare nelle mani dei Dirigenti Generali e quindi della politica un potere discrezionale e clientelare inaccettabile,

offendendo la dignità, l’intelligenza, la professionalità e le competenze del personale interno, delegittimano l’autonomia amministrativa e tecnica dei dirigenti e dei funzionari degli uffici, rispetto a scelte e decisioni che attengono solo al bene comune e all’interesse pubblico e non alle lobbies e agli interessi di parte.

 

Potenza, 20.10.2015

La RSU Il Coordinatore RI

Paolo Baffari Francesco Castelgrande