Regione Basilicata: i Dirigenti esterni sono illeggittimi
La cattiva gestione della Regione Basilicata
L’Unione Sindacale di Base, da qualche anno, denuncia l’illegittimità delle nomine di dirigenti esterni all’Amministrazione da parte della Regione Basilicata, a fronte delle numerose competenze e professionalità interne presenti. Allo stesso modo continua a denunciare la surrettizia pianificazione di fabbisogni di dirigenti, che sono solo utili a sistemare persone funzionali alla politica, mediante concorsi e scorrimenti di graduatoria quantomeno sospetti, come è avvenuto riguardo l’ultimo concorso per dirigenti espletato al Consiglio Regionale (unico caso di applicazione dell’unificazione dei ruoli tra Giunta e Consiglio).
Già il Tar del Lazio, Sezione Prima ter, con sentenza 3670 del 3 marzo 2015, affermava l’obbligo, da parte della Regione Lazio, di verificare l’opportunità di conferire gli incarichi dirigenziali ai funzionari interni di categoria D, qualora in possesso dei requisiti richiesti (in primis titolo di laurea), cui riconoscere la priorità rispetto a persone esterne.
A confermare e rafforzare tale tesi, ora giunge la sentenza del Consiglio di Stato, Quinta Sezione, emessa su ricorso in appello, presentato dalla Regione Sardegna contro un sindacato autonomo, che cita “Sono da considerarsi nulli tutti gli atti di nomina con i quali la Regione ha affidato l’incarico di direttore di servizio a professionisti esterni all’amministrazione”: la Regione ha violato la legge 31 del 1998, in particolare il comma 4 dell’articolo 28, nel quale è stabilito che “le funzioni di direzione di servizio sono conferite a dirigenti del sistema Regione”. È scritto infatti nella sentenza: “Dalle norme richiamate si evince in maniera chiara che per gli incarichi di direttore di servizio non è consentito il ricorso a soggetti esterni, espressamente previsto, per non più di un quinquennio e nei limiti del 20% del totale delle direzioni generali, solo per le nomine dei direttori generali”.
Altresì è stato illegittimamente applicato, in questi anni, dalla Regione Basilicata, il comma 4-bis dello stesso articolo 28, che recita: “La Giunta regionale, fino all’espletamento dei concorsi pubblici per l’accesso alla dirigenza e nei limiti del 10 per cento delle posizioni dirigenziali del sistema Regione, può autorizzare l’attribuzione temporanea delle funzioni di direttore di servizio a dipendenti in possesso dei requisiti per l’accesso alla qualifica dirigenziale”. L’attribuzione temporanea, dunque, può avvenire solo all’interno della stessa Amministrazione e non ricorrendo a personale esterno, come attuato fin dalla selezione del 2000.
USB, a seguito di tale sentenza, che costituisce giurisprudenza, chiede formalmente che vengano subito rimossi tutti i dirigenti esterni in carica e quelli che hanno superato concorsi o selezioni, acquisendo il titolo di dirigente e tempo determinato, in quanto hanno acquisito i titoli necessari all’accesso ai concorsi e alle selezioni medesime, in maniera illegittima.
Tantomeno sarà l’assenza di titoli di studio tollerato qualsiasi tentativo di considerare legittimi e validi titoli di direzioni o dirigenze acquisite nel privato o validi (laurea vecchio ordinamento o specialistica)
Allo stesso modo USB chiede formalmente che vengano considerati illegittimi tutti gli atti proposti e firmati dai dirigenti medesimi, anche se non più in servizio, riservandosi di agire in tutte le sedi opportune per ristabilire la legalità e la giustizia.