Contratto decentrato e P.O. regione Basilicata
Nella Regione Basilicata la trasprenza e le regole sono un optional.
Venerdì 7 luglio 2016, presso la Sala B del Consiglio Regionale è stato siglato, da CISL, CGIL e UIL, il Contratto Collettivo Decentrato del personale non dirigente della Regione Basilicata – per il quadriennio 2006-2009 e per l’annualità economica 2015.
Ancora una volta si procede alla firma di un contratto in maniera anomala, cioè su annualità pregresse, condividendo e approvando passivamente una ripartizione delle risorse, a nostro avviso per nulla equa e trasparente.
L’USB, quindi, ha declinato l’invito a partecipare a questa delegazione trattante, rifiutando di siglare un contratto che, tra l’altro, prevede i seguenti stanziamenti:
€ 2.650.000 per la produttività collettiva dei dipendenti; € 3.189.378 per le posizioni apicali _ Alte Professionalità, Posizioni Organizzative e di Risultato (quasi il 150%); € 172.425 per le progressioni economiche orizzontali 2015, riguardo le quali è stato già inviato ai dipendenti l’avviso di selezione.
I dati si commentano da soli: in particolare lo stanziamento relativo alle AP, PO e POS è stato calcolato sulla base di una definizione e articolazione delle P.O. (Posizioni Organizzative) e delle A.P., decisa dai Dirigenti Generali dei Dipartimenti e contenuta nella D.G.R. n. 560/2016 “C.C.N.L. 31.3.1999 artt. 8, 9 e 10 - C.C.N.L. 22.1.2004 art. 10 - Comparto Regioni ed Autonomie Locali: individuazione delle posizioni organizzative della Regione Basilicata. Avviso di selezione per il conferimento degli incarichi ai sensi della D.G.R. n. 1662/2015”. Tale definizione ripercorre, in una continuità negativa, quanto già approvato in precedenza, individuando in modo del tutto approssimativo e, spesso, non rispondente alle reali esigenze funzionali dei Dipartimenti e degli Uffici, una serie di declaratorie, inerenti le PO che le AP, anche in contraddizione con quanto già disposto nell’articolato della Disciplina di cui trattasi.
Appare altresì del tutto illegittimo che tale definizione e il conseguente bando siano stati deliberati senza convocare e coinvolgere le RSU regionali, disattendendo quanto annunciato in delegazione trattante, in quanto il numero e il tipo di AP e PO individuate incide in maniera diretta sulla ripartizione del fondo su indicato, e , come è noto, sulla ripartizione delle risorse e sul contratto collettivo è vincolante e imprescindibile l’approvazione dei sindacati.
D’altra parte, CISL, CGIL e UIL - già del tutto assenzienti rispetto alla D.G.R. n. 1662/2015, che approvava la relativa Disciplina, già ampiamente contestata da USB nei comunicati del 7 e del 20 ottobre 2015, per la palese genericità dei criteri di valutazione introdotti - sono rimasti in un silenzio assordante rispetto al Bando delle PO e AP, quindi, il 7 luglio scorso, hanno ritenuto di firmare il contratto decentrato.
E’ davvero sconcertante la disamina del Bando approvato con D.G.R. 560/2016 :
- Le declaratorie delle A.P. (Alte Professionalità), in numerosi casi, appaiono costruite su nomi precisi più che sulle necessità funzionali e organizzative delle Direzioni e dei Dipartimenti: alcune declaratorie sono palesemente prive dei requisiti di complessità dei processi, come indicati nella Disciplina di riferimento.
- L’articolazione delle P.O. (Posizioni Organizzative) in tre livelli A, B, C, secondo una gradualità di responsabilità di prodotto e di risultato, di complessità organizzativa e gestionale, presenta, in svariate circostanze forti incongruenze tra il livello assegnato alla P.O. e la sua declaratoria: in alcuni casi PO di livello A sono di modesta complessità, viceversa PO classificate come B, sono in realtà più complesse.
- Tali incongruenze continuano anche nella definizione dei titoli di studio connessi alle AP e PO. In particolare non vengono indicate le tipologie di lauree per alcune PO di livello A, che hanno caratteristiche tecniche ben specifiche, mentre per un certo numero di PO di livello B non viene indicato il titolo di studio (quindi la partecipazione è aperta
a tutti, mentre nella Disciplina si indica l’obbligo del Diploma di Laurea e/o dell’abilitazione alla professione (quale professione se non viene indicato anche il diploma?).
- Infine, consentendo a chi ha già ricoperto una AP o una PO di ricandidarsi per la stessa, si rende inapplicabile il principio di rotazione, previsto nell’Art 9 della Disciplina, “quale misura di prevenzione … nell’ambito degli uffici maggiormente esposti a rischio di corruzione.. “ cioè tutti, perché ciò non può essere lasciato alla discrezionalità di alcuno. Tale principio va applicato in attuazione alla Legge n. 190 del 6 novembre 2012.
Abbiamo investito l’ANAC e la Corte dei Conti perché verifichino, ciascuno per le proprie competenze d’azione, quanto su esplicitato e denunciato: nell’interesse della legalità, della trasparenza e dei diritti dei lavoratori.
Potenza, 25 luglio 2016