Basilicata: Regione P.O. CONFUSIONE TOTALE
Posizioni Organizzative Regione caos.
Il B.U.R. n. 22 del 15 giugno 2016 contiene la pubblicazione della Delibera di Giunta Regionale del 24 maggio 2016, n. 560. “C.C.N.L. 31.3.1999 artt. 8, 9 e 10 - C.C.N.L. 22.1.2004 art. 10 - Comparto Regioni ed Autonomie Locali: individuazione delle posizioni organizzative della Regione Basilicata. Avviso di selezione per il conferimento degli incarichi ai sensi della D.G.R. n. 1662/2015”. Quest’ultima D.G.R., che a sua volta, approvava la relativa Disciplina, è stata già ampiamente contestata da USB nei comunicati del 7 e del 20 ottobre 2015, per la palese genericità dei criteri di valutazione introdotti, che, in assenza di indicatori e parametri, oggettivamente riscontrabili, conferiscono una palese illegittimità al regolamento proposto, poiché è in evidente contrasto con quanto disposto dal D. Lgs. D. Lgs.n.150/2009, in continuità con criteri assolutamente oggettivi e trasparenti, già contenuti nella disciplina contrattuale e normativa del C.C.N.L., riguardo precisi vincoli per i regolamenti delle amministrazioni in sede di predisposizione della disciplina organica e di dettagli in materia di conferimento degli incarichi stessi.
Purtroppo ci duole constatare che la definizione e l’articolazione delle P.O. (Posizioni Organizzative) e delle A.P., definita dai Dirigenti Generali dei Dipartimenti e contenuta nella su citata D.G.R. .560/2016, ripercorre, in una continuità negativa, quanto già approvato in precedenza, individuando in modo del tutto approssimativo e, spesso, non rispondente alle reali esigenze funzionali dei Dipartimenti e degli Uffici, una serie di declaratorie, sia inerenti le PO che le AP, anche in contraddizione con quanto già disposto nell’articolato della Disciplina di cui trattasi.
Altresì tale definizione è stata deliberata senza convocare e coinvolgere le RSU regionali, disattendendo quanto annunciato in delegazione trattante e preferendo, quindi, una strategia verticistica di decisioni, prese all’interno di stanze chiuse.
In particolare si evidenziano, rispetto a questo “Avviso di selezione”, tutta una serie di incongruenze e di indicazioni alquanto generiche ed equivocabili, che confermano il rischio di valutazioni e di assegnazioni degli incarichi messi a bando del tutto discrezionali, se non preferenziali, da parte dei Dirigenti, con la conseguente apertura di contenziosi e ricorsi che prorogherebbero ancora a lungo l’assegnazione di tali incarichi, scaduti ornai da più di un anno.
- Le declaratorie delle A.P. (Alte Professionalità), in numerosi casi, appaiono costruite su nomi precisi più che sulle necessità funzionali e organizzative delle Direzioni e dei Dipartimenti: alcune declaratorie sono palesemente prive dei requisiti di complessità dei processi, come indicati nella Disciplina di riferimento.
- L’articolazione delle P.O. (Posizioni Organizzative) in tre livelli A, B, C, secondo una gradualità di responsabilità di prodotto e di risultato, di complessità organizzativa e gestionale, presenta, in svariate circostanze forti incongruenze tra il livello assegnato alla P.O. e la sua declaratoria: in alcuni casi PO di livello A sono di modesta complessità, viceversa PO classificate come B, sono in realtà più complesse.
- Tali incongruenze continuano anche nella definizione dei titoli di studio connessi alle AP e PO. In particolare non vengono indicate le tipologie di lauree per alcune PO di livello A, che hanno caratteristiche tecniche ben specifiche, mentre per un certo numero di PO di livello B non viene indicato il titolo di studio (quindi la partecipazione è aperta
a tutti, mentre nella Disciplina si indica l’obbligo del Diploma di Laurea e/o dell’abilitazione alla professione (quale professione se non viene indicato anche il diploma?).
- Infine, consentendo a chi ha già ricoperto una AP o una PO di ricandidarsi per la stessa, si rende inapplicabile il principio di rotazione, previsto nell’Art 9 della Disciplina, “quale misura di prevenzione … nell’ambito degli uffici maggiormente esposti a rischio di corruzione.. “ cioè tutti, perché ciò non può essere lasciato alla discrezionalità di alcuno. Tale principio va applicato in attuazione alla Legge n. 190 del 6 novembre 2012.
Il tutto in un’assoluta disomogeneità dei criteri utilizzati dai dirigenti generali per individuare e definire le AP e le PO. Insomma, riteniamo che, a fronte di una tanto declamata “rivoluzione democratica”, si stia invece attuando una “restaurazione vecchio stile”, allorquando, con questo tipo di bando, si intende riservarsi il potere di valutare con assoluta discrezionalità, per premiare appartenenza e obbedienza piuttosto che capacità, esperienza, impegno professionale e … fedeltà al bene comune e alla legalità.